Secondo gli insegnamenti di nostro Signore il Cristiano non giudica e, proprio per questo motivo, la Didaché stabilisce che i magistrati non possono essere ordinati sacerdoti.

Gli unici membri del clero che possono legittimamente giudicare sono i membri del Tribunale della Chiesa.

Si tratta di un Organismo di eccellenza con giurisdizione in ogni questione religiosa della Chiesa Anglo Cattolica San Paolo Apostolo.

Dibatte e delibera su questioni teologiche, di fede o protocollari; dirime le controversie liturgiche e quelle fra i componenti del clero; ratifica quando necessario i decreti e i provvedimenti episcopali; ufficializza le separazioni coniugali quando gli errori generati dal libero arbitrio allontanano definitivamente i coniugi consentendogli, quando sia opportuno, anche seconde nozze.

Oltre ad emettere giudizi su questioni religiose, secondo la tradizione cristiana del primo secolo, quando richiesto da entrambe le parti il Tribunale Ecclesiastico può esprimere un giudizio arbitrale su controversie laiche.

L’arbitrato è un protocollo di composizione delle controversie alternativo ai procedimenti giudiziari ordinari con tempi certi e rapidi. È previsto espressamente dal Codice di Procedura Civile quando il contendere non sia di diritto indisponibile o ricada sotto un espresso divieto legislativo.

L’arbitrato è un procedimento con tempi certi e rapidissimi direttamente disciplinato a priori dalle parti che accettano preventivamente di assoggettarsi al giudizio arbitrale senza eccezioni.

Il Tribunale Ecclesiastico fornisce ogni garanzia di equità e studia, anche con l’ausilio di propri consulenti particolarmente esperti in materia, ogni aspetto della controversia per giungere ad un verdetto trasparente e cristianamente giusto.

L’arbitrato del Tribunale Ecclesiastico oltre ad essere eticamente inattaccabile, moralmente ineccepibile ed assolutamente equo non ha costi anche se le parti offrono separatamente donazioni volontarie che la Chiesa destina agli aiuti dei bisognosi e alle proprie opere di beneficenza.

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Il Tribunale Ecclesiastico della Chiesa Anglo Cattolica San Paolo Apostolo è composto da:

Nel caso di indisponibilità di uno dei magistrati questo può essere sostituito nello specifico giudizio e per tutta la durata dello stesso da padre Mauro che agisce in qualità di magistrato supplente e come arcivescovo primate può sostituire il magistrato eventualmente indisponibile indipendentemente dal ruolo svolto.

Nel caso di indisponibilità di due o più magistrati il Tribunale Ecclesiastico non può essere convocato e il lodo viene rimandato alla prima data utile.

Nella filosofia Anglo Cattolica i magistrati possono valutare ed emettere giudizi su ogni argomento religioso e su specifici casi laici attraverso l’istituto dell’arbitrato. Il Difensore della Fede interviene quando si devono valutare a fondo questioni teologiche o liturgiche, agisce come consulente e illustra il suo prezioso apporto nelle riunioni riservate del Tribunale. Ogni riunione del Tribunale Ecclesiastico inizia e si conclude nella preghiera, può svolgersi anche digitalmente purché il Presidente certifichi l’identità di ogni singolo magistrato e consulente quando previsto.

Il Tribunale Ecclesiastico ha il dovere di compiere ogni approfondita indagine necessaria, provvedendo ad esaminare ogni prova e ad ascoltare ogni testimonianza che i soggetti coinvolti nel lodo richiedono pena la nullità del giudizio.

Il Tribunale Ecclesiastico ha il dovere di esaurire il proprio impegno nel migliore dei modi e nel minor tempo possibile cercando di comporre cristianamente ogni lodo anche evitando il proseguimento del giudizio e l’emissione della sentenza conclusiva suggerendo un componimento transattivo di gradimento delle parti. La richiesta di giudizio viene presentata insieme alle prove documentali (in copia autenticata sul Vangelo) e all’elenco dei testimoni eventuali. Da questo momento il

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Entro il termine di 15 giorni i soggetti coinvolti come protagonisti possono chiedere la revisione della sentenza presentando documentazione o testimonianze integrative o portare all’attenzione dei magistrati nuove tesi o punti di vista non valutati o non sufficientemente considerati in giudizio.

Ogni sentenza deve essere emessa all’unanimità e ogni magistrato deve essere convinto, oltre ogni ragionevole dubbio, della correttezza della sentenza ma nessun magistrato può contrastare, senza fondato motivo, l’emissione di una sentenza o compiere ostruzionismo.

Ogni soggetto protagonista ha facoltà di farsi rappresentare in giudizio da consulenti esperti in materia senza limitazioni durante i dibattimenti pubblici. Durante le riunioni del Collegio giudicante invece possono essere presenti solo i magistrati con i loro eventuali consulenti.

I dibattiti del magistrati sono sempre riservati e possono essere resi pubblici solo i giudizi conclusivi, sempre unanimi, quando ciò sia necessario e non lesivo per la dignità di quanti siano coinvolti a qualsiasi titolo. In casi particolari il giudizio può rimanere se possibile riservato e comunicato al minor numero di soggetti.

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